Domande frequenti Riscossione Coattiva


PUBLISERVIZI, per i contribuenti, dedica questa sezione alle domande più frequenti sulla riscossione coattiva dei tributi. Risposte chiare e semplici.

Domande frequenti: Riscossione coattiva

1Che cos’è una ingiunzione fiscale di pagamento?
L’ingiunzione fiscale consiste nell’ordine emesso dal concessionario della riscossione di pagare entro 30 gg la somma dovuta. Costituisce titolo esecutivo,pertanto,in caso di mancato pagamento entro il termine stabilito,si potrà procedere ad esecuzione forzata ai sensi e per gli effetti del dpr 602/1972 Il contribuente, nel caso in cui ritenga che l’atto ricevuto sia errato e non intenda pagarlo, può presentare ricorso. Il ricorso deve essere proposto dal contribuente entro i termini indicati nell’ingiunzione di pagamento ricevuta (l’ingiunzione è opponibile esclusivamente per vizi propri dell’atto, avuto riguardo alla natura della entrata contestata).
2Che cos’ è l’intimazione di pagamento?
E’ un atto con il quale decorso un anno dalla della notifica dell’ingiunzione fiscale si intima al debitore di provvedere entro 5 gg al pagamento del debito;decorso tale termine si procedere alla esecuzione forzata secondo le norme contenute agli artt. 72 e ss del Dpr 602/1973.L’intimazione è atto emesso su modello conforme al D.M.finanze del 28/06/1999 e del provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate Prot. n. 22584/15 del 17/02/2015
3Ho ricevuto una ingiunzione di pagamento per una multa che ho contestato al Prefetto, e che mi è stata annullata più di un anno fa.
Probabilmente il Comando dei Vigili Urbani, nonostante il provvedimento del Prefetto, ha omesso di annullare il ruolo e di inviare al Concessionario la comunicazione di sgravio. Deve quindi recarsi presso la Polizia Municipale con il provvedimento del Prefetto ed ottenere che sia comunicato al concessionario l’annullamento del debito.
4Ho ricevuto una ingiunzione di pagamento per una multa che ho preso nel 2013, siccome sono solito pagare le multe, ho fatto una verifica è ho trovato il bollettino pagato, è sufficiente mandarne copia al concessionario per annullare la cartella.
No dovrà recarsi al il Comando dei Vigili Urbani, esibendo il pagamento per ottenere che sia comunicato al Concessionario la comunicazione di sgravio per intervenuto pagamento .
5Ho ricevuto una ingiunzione di pagamento in qualità di erede per una multa.Devo pagarla?
No dovrà recarsi al il Comando dei Vigili Urbani, con il certificato di morte del trasgressore ed otteenre che sia comunicato al Concessionario la comunicazione di sgravio per in trasmissibilità delle sanzioni agli eredi .
6Che cos’è il fermo amministrativo?
Il fermo amministrativo, è una misura cautelare attivata dal concessionario della riscossione attraverso l’iscrizione del fermo del bene mobile registrato (es. autoveicolo), nel Pubblico registro automobilistico. Il procedimento è attivato con la notifica al debitore di una comunicazione contenente l’avviso, contenente l’intimazione al pagamento del tributo nei 30 giorni successivi, sarà eseguito il fermo amministrativo del veicolo, senza la necessità di ulteriori comunicazioni.L’unico modo che ha il debitore per sottrarsi al fermo amministrativo del veicolo è dimostrare che il bene mobile è strumentale all’attività d’impresa o all’attività professionale esercitata abitualmente
7E’ stato iscritto un fermo amministrativo su un veicolo di mia proprietà; cosa devo fare per ottenerne la cancellazione?
E’ necessario effettuare il pagamento integrale delle somme dovute, comprensivo del rimborso spese per procedure esecutive secondo la vigente normativa. Il Concessionario rilascerà il provvedimento di revoca del fermo. La successiva cancellazione del fermo presso il PRA deve essere richiesta a cura del Contribuente, previa esibizione del provvedimento di revoca rilasciato dal Concessionario e dietro versamento presso le casse dell’ACI sia delle spese di iscrizione.
8Ho ricevuto un preavviso di fermo amministrativo, se non pago cosa succede?
Decorsi inutilmente 20 giorni dalla notifica del preavviso di fermo amministrativo, il Concessionario procede all’iscrizione del Fermo presso il nel Pubblico Registro Automobilistico. Tale iscrizione produce i seguenti effetti: il veicolo sottoposto a fermo non può circolare; il veicolo sottoposto a fermo, se trovato a circolare, è soggetto alle sanzioni amministrative previste dal Codice della Strada (art. 214 del D.Lgs 285/92), il cui importo varia da un minimo di 656,25 Euro ad un massimo di 2.628,15 Euro, oltre al sequestro immediato ed al successivo deposito in apposito luogo di custodia; il provvedimento di fermo comporta l’inopponibilità al Concessionario di successivi atti dispositivi del bene; ciò significa che, se non è pagato il debito che ha dato origine alla procedura, il Concessionario può sottoporre a pignoramento il bene fermato e venderlo all’asta, anche se nel frattempo l’auto è passata in proprietà di un terzo a seguito di vendita; le Compagnie di Assicurazione, in caso di sinistro accaduto in violazione del provvedimento di fermo, a norma delle condizioni contrattuali, possono far valere il diritto di rivalsa sull’Assicurato.
9Ho ricevuto il preavviso di fermo amministrativo dell’autovettura nonostante il giudice di Pace abbia annullato la multa a seguito del ricorso che ho fatto; come mi devo regolare, è sufficiente far avere la sentenza all’esattore?
Non è sufficiente. Deve verificare che la sentenza sia stata notificata all’Ente Impositore e che quest’ultimo abbia disposto il discarico al Concessionario della Riscossione, con la prevista procedura telematica. Probabilmente ciò non è avvenuto, di conseguenza il Concessionario ha applicato il fermo secondo la norma. Una volta verificato l’avvenuto annullamento presso l’Ente, che trova indicato sia nel preavviso di fermo sia in cartella nella sezione “dettaglio degli addebiti”, è opportuno accertarsi dell’avvenuta comunicazione del discarico al Concessionario. Solo così sarà annullato anche il fermo dell’auto.
10Ho ricevuto il preavviso di fermo amministrativo poiché non posso pagare tutto entro 20 giorni, cosa devo fare per evitare il fermo al P.R.A.?
Lei può chiedere ed ottenere, nel termine di 20 giorni dalla notifica del preavviso, una rateazione rivolgendosi agl uffici del concessionario.
11Ho ricevuto un preavviso di fermo amministrativo ma dopo la notifica della cartella di pagamento non ho ricevuto altre comunicazioni, è corretta questa prassi?
Si. Come riportato anche nella prima pagina della Cartella, in caso di mancato pagamento, decorsi 60 giorni dalla notifica, l’ingiunzione fiscale diventa titolo esecutivo. Quindi il Concessionario, senza inviare ulteriori comunicazioni, procede ad attivare le misure cautelari (nel suo caso il Fermo Amministrativo).
12E’ stato iscritto un fermo amministrativo su un veicolo di mia proprietà; se non provvedo al pagamento sarà oggetto di una vendita?
Si. Se non provvederà al pagamento, il Concessionario sottoporrà il veicolo a pignoramento, per cui sarà oggetto di una vendita all’incanto. Tale procedura è avviata sia a seguito di individuazione materiale del mezzo da parte del Concessionario, sia a seguito di sequestro da parte di un organo di polizia per mancato rispetto del divieto di circolazione.
13Che cos’è l’iscrizione ipotecaria?
L’ipoteca è un diritto di prelazione su un bene, volta a tutelare il creditore contro il pericolo di insolvenza. Con l’iscrizione ipotecaria nei registri immobiliari il creditore si tutela, in caso di espropriazione del bene, avendo un diritto di ricevere la soddisfazione con preferenza nella rispetto ad eventuali altri creditori. Prima di iscrivere l’ipoteca il concessionario della riscossione deve notificare al contribuente una comunicazione di preavviso di iscrizione;decorsi 30 gg dalla notifica si potrà attivare per ottenere l’iscrizione ipotecaria nei registri immobiliari .Una volta iscritta l’ipoteca se il debitore non paga il concessionario potrà provvedere ad attivare la procedura per la vendita dell’immobile,ricorrendo i presupposti previsti dalla Legge
14Che cos’ è il Pignoramento?
Il pignoramento è l’atto con il quale inizia la procedura di espropriazione forzata. La funzione del pignoramento è quella di vincolare determinati beni del debitore (mobili ed immobili), al soddisfacimento del diritto creditorio. Formalmente il pignoramento contiene l’intimazione dell’ufficiale giudiziario al debitore a non sottrarre i beni pignorati e i loro frutti alla garanzia del credito. Infatti, il debitore potrà continuare a disporre del bene ma non potrà effettuare atti volti alla sottrazione o distruzione del bene stesso.I beni mobili indispensabili per l’esercizio dell’attività di impresa, arte o professione, possono essere pignorati nei limiti di 1/5, quando il presumibile valore di realizzo degli altri beni non appare sufficiente per la soddisfazione del credito.Mentre, per quanto riguarda il pignoramento immobiliare, questo non può essere effettuato quando il bene è destinato a uso abitativo e il debitore vi risiede anagraficamente e se è l’unico immobile di proprietà del debitore
15Che cos’ è il Pignoramento Presso terzi?
Il pignoramento presso terzi riguarda i crediti che il debitore ha verso terzi (per esempio il conto corrente, stipendio), oppure cose del debitore che sono in possesso di terzi. Con questa procedura si richiede a un terzo di versare direttamente al concessionario quanto da lui dovuto al debitore di quest’ultima, che, a sua volta, è creditore del terzo.Se il i pignoramento riguarda stipendi o pensioni o qualsiasi altra indennità derivante da rapporto di lavoro o di impiego, esistono per l’Agente della riscossione alcuni limiti:

  • fino a 2.500 euro la quota pignorabile è un decimo;
  • tra 2.500 e 5.000 euro la quota pignorabile è un settimo;
  • sopra i 5.000 euro la quota pignorabile è un quinto.

  • Il pignoramento può essere effettuato anche sulle somme depositate sul conto corrente, a esclusione dell’ultimo stipendio o pensione che resta sempre disponibile per qualsiasi necessità del debitore.
16Al mio datore di lavoro/banca/inquilino è stato notificato un atto di pignoramento presso terzi,senza che io ne fossi a conoscenza è corretta questa prassi?
L’atto di pignoramento presso terzi consiste nell’ordine rivolto direttamente al terzo debitore di versare le somme al concessionario ,senza obbligo di notifica nei confronti del debitore esecutato.
17A chi posso rivolgermi per chiedere informazioni?
Se non Le è chiaro perché deve pagare e desidera chiedere spiegazioni, se ritiene di avere già pagato quanto Le viene ora chiesto, o per qualsiasi altro motivo o reclamo, deve rivolgersi allo sportello del contribuente territorialmente competente o chiamare il numero verde dedicato che provvederà al contatto con il Servizio riscossione coattiva
18Quali sono gli atti di riscossione coattiva per cui è possibile proporre reclamo ex art.17 bis del D.Lgs n.546/1992
-Ingiunzione fiscale
-Intimazione di pagamento
19Mi è stato notificato una ingiunzione/intimazione/preavviso/pignoramento, è possibile contestare il merito della pretesa?
NO,gli atti di riscossione coattiva possono essere contestati solo per vizi propri e non anche per vizi di merito riferiti agli atti precedentemente notificati. Vizi propri dell’atto sono,per esempio,la mancata notifica della/e ingiunzione/i o gli errori nella indicazione degli importi dovuti derivante da errata contabilizzazione e consuntivazione di importi già versati.